Info prova al carico del vento- SCARICA I MODULI RILIEVO CANTIERE PER LA MARCATURA CE DEI CANCELLI
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO L’obiettivo delle procedure semplificate per le microimprese è quello di rendere più agevole – dal punto di vista amministrativo, per le aziende di piccole dimensioni – il percorso per arrivare alla marcatura CE. NOTA:
Info
Ancora una volta, purtroppo, è necessario tornare sulla questione in oggetto!
Per quanto il Regolamento Prodotti da Costruzione abbia sostituito la Direttiva omonima già da 9 anni, evidentemente si stenta a capire, o ad accettare, che tale regolamento ha introdotto delle semplificazioni operative per quelle che sono definite microimprese, le quali possono arrivare a dichiarare la conformità del prodotto che costruiscono procedendo autonomamente, nel rispetto del regolamento e della normativa tecnica di riferimento ma senza dover obbligatoriamente – o, come viene detto, necessariamente – ricorrere ad un ente notificato che effettui le prove atte a dimostrare il raggiungimento di determinate caratteristiche oppure a strutture che adottano modalità riconducibili alle prove fatte da un ente notificato. Ovviamente, le semplificazioni sono solo di carattere amministrativo; il prodotto costruito dalla microimpresa che ha fatto ricorso alle procedure semplificate deve avere le prestazioni (caratteristiche) che la norma armonizzata di competenza richiede. Per quanto ci riguarda, parliamo in particolare di cancelli – ossia dell’anta del cancello a battente o scorrevole – le quali non devono subire deformazioni permanenti a seguito di un certo carico (cosa che viene verificata tramite la prova di resistenza al carico del vento). E i cancelli, prodotto da costruzione, ricadono sotto il Regolamento Prodotti da Costruzione, subentrato nel 2013 all’omonima Direttiva, il quale, al fine della valutazione delle prestazioni di un prodotto da costruzione – definite dalla norma armonizzata di riferimento – ha introdotto l’obiettivo di alleggerire l’onere finanziario delle piccole imprese (microimprese) che devono adempiere all’obbligo della marcatura CE. Nota: per microimpresa si intende una piccola realtà imprenditoriale. Si definisce microimpresa quando il numero di dipendenti è inferiore alle 10 unità e quando il fatturato annuo o il totale all’attivo dello Stato Patrimoniale non supera i 2 milioni di euro. Ha inoltre introdotto il concetto: procedure semplificate per le microimprese (v. artt. 36, 37, 38). In definitiva, il costruttore, identificabile come microimpresa, per dichiarare conforme e marcare CE il prodotto che costruisce – tenendo presente che è sempre e comunque lui il responsabile della sicurezza del prodotto che costruisce e immette nel mercato e a rispondere nel caso di eventi dannosi ad esso imputabili – può fare direttamente lui tutto quanto necessario per dichiararlo conforme e marcarlo CE senza dover effettuare le prove di tipo presso un Ente Notificato. Il costruttore può infatti sostituire la prova di tipo con una documentazione tecnica (avallata eventualmente anche da una prova effettuata secondo le indicazioni della norma tecnica specifica) che dimostri che il prodotto che ha costruito possiede le prestazioni richieste dalla norma tecnica armonizzata di riferimento (ossia la norma UNI EN 13241).
Regolamento Prodotti da Costruzione ART. 36, 37 e 38 (semplificazioni per microimprese)
La Direttiva Europea sui Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD) dal 1° luglio 2013 è stata definitivamente sostituita dal Regolamento omonimo dell’Unione Europea n. 305/2011, nel quale sono introdotti – rispetto alla CPD – alcuni cambiamenti.
Le innovazioni sono le seguenti (in grassetto sono riportate quelle più significative):
In pratica, le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata possono procedere alle seguenti semplificazioni:
Sistema 3 — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:
a) il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica;
b) il laboratorio di prova notificato determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.
Sistema 4 — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:
a) il fabbricante effettua:
i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ii) il controllo della produzione in fabbrica;
b) l'organismo notificato non ha compiti da svolgere.
CAPO VI - PROCEDURE SEMPLIFICATE
Articolo 36 Uso della documentazione tecnica appropriata
1. Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che:
a) il prodotto da costruzione che il fabbricante ha immesso sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione;
… omissis
Articolo 37 Uso delle procedure semplificate (da parte di microimprese)
Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo per i sistemi applicabili 3 e 4 di cui all'allegato V mediante l'uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile.
Tali fabbricanti possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4. Quando usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica nonché dimostrare l’equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.
Nota 2: è evidente che le prove devono essere eseguite, tenendo presente che il costruttore è sempre responsabile della sicurezza del prodotto che costruisce. Le prove possono essere eseguite, nel rispetto della norma tecnica di riferimento, dal costruttore medesimo e non presso un laboratorio notificato ed è possibile dimostrare la conformità di un prodotto in modo documentale con calcoli e/o con il fascicolo tecnico. Il controllo di produzione deve sempre esistere ed essere applicato.
Articolo 38 Altre procedure semplificate
1. Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.